Art. 12
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35
In vigore dal 27 feb 1968
Le disposizioni di cui agli entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - MARIOTTI
- PRETI - ANDREOTTI -
REALE - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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