Art. 1
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35
In vigore dal 27 feb 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto "di raffinazione", dev'essere denominato "olio di semi".
Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato "olio di semi vari".
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