Art. 4

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35

In vigore dal 27 feb 1968
Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all' all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di "olio di semi".
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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35 (Art. 4 Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi) — Testo vigente | Portale Normativo