Art. 96

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
La decadenza dell'azione giudiziaria: la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneità alla navigazione Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente , l'azione giudiziaria non può essere più proposta trascorso il termine di 5 anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel primo comma del precedente , nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa. La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento della inidoneità alla navigazione è devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 96 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo