Art. 94

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
I ricorsi Contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi di cui alla presente legge nonchè avverso i provvedimenti in materia di previdenza marinara di cui alla presente legge ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore che decide in via definitiva a norma dell' della presente legge. Non è ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei successivi prima che sia definito il procedimento di reclamo in via amministrativa, salvo il caso previsto dall', secondo comma. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 94 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo