Art. 95

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente , è di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile. Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 95 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo