Art. 97
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie
Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle più favorevoli riguardanti la Cassa stessa.
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