Art. 101
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - Bosco - REALE - COLOMBO - TREMELLONI - SCALFARO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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