Art. 78
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio
In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Società menzionate nel precedente , in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le modalità previste nel precedente per il personale amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-27;658#art-78