Art. 79

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 apr 1973
Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le società di cui al precedente senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra . La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio è stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 79 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo