Art. 74
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio
L'appartenente al personale amministrativo delle Società menzionate nel precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Società, è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1 luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale verserà all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall' del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non può, comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio è stato compiuto.
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