Art. 75

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965 Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Società indicate nel precedente ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 1965 escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data medesima - sono riliquidate ai sensi dei precedenti . La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente . I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente .
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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 (Art. 75 Riordinamento della previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo