Art. 82
LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
In vigore dal 1 set 1967
Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-27;658#art-82