Art. 82 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 82

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
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