Art. 78 · LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Art. 78

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

In vigore dal 1 set 1967
Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Società menzionate nel precedente , in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le modalità previste nel precedente per il personale amministrativo.
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