Art. 7

LEGGE 14 luglio 1967, n. 585

In vigore dal 13 ago 1967
Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo