Art. 7
LEGGE 14 luglio 1967, n. 585
In vigore dal 13 ago 1967
Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
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