Art. 5

LEGGE 14 luglio 1967, n. 585

In vigore dal 13 ago 1967
Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non è necessaria quando il capo famiglia risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità e vecchiaia.
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