Art. 4

LEGGE 14 luglio 1967, n. 585

In vigore dal 13 ago 1967
Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
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