Art. 2
LEGGE 14 luglio 1967, n. 585
In vigore dal 20 ago 1980
Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-14;585#art-2