Art. 1

LEGGE 14 luglio 1967, n. 585

In vigore dal 15 mar 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell' della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge. A questi effetti si considerano capi famiglia: 1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'; 2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall', quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresì capi famiglia: a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari; b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
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