Art. 3
LEGGE 14 luglio 1967, n. 585
In vigore dal 13 ago 1967
Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all' del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
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