Art. 13
LEGGE 14 luglio 1967, n. 585
In vigore dal 13 ago 1967
Con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all' della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO - REALE - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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