Art. 7
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
(Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria)
Il coniuge superstite del pensionato deceduto, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.
La pensione spettante ai sensi del comma precedente è calcolata come indicato dall' ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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