Art. 3
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
(Maggiorazione delle pensioni di riversibilita)
A decorrere dal 10 gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti , Le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
A decorrere dal 1 gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti , le percentuali di riversibilità indicate nello articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall' della presente legge.
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