Art. 6
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
(Prestazioni ai superstiti: misure)
A decorrere dal 1 gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:
"Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
1) al coniuge solo, il 60 per cento;
2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:
1) un figlio, il 60 per cento;
2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.
In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.
Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.
Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti".
Storico versioni
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