Art. 1
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Maggiorazione delle pensioni dirette)
Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:
60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 10 gennaio 1948;
55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;
50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;
24 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;
18 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;
15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;
10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;
5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;
2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.
Storico versioni
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