Art. 1

LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

In vigore dal 13 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Maggiorazione delle pensioni dirette) Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate: 60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 10 gennaio 1948; 55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949; 50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952; 40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954; 35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956; 30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957; 24 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958; 18 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959; 15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960; 10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961; 5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962; 2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.
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