Art. 2

LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

In vigore dal 27 nov 1973
(Trattamento minimo di pensione) A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dallo della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è aumentato a lire 461.500 annue. Con effetto dal 1 gennaio 1965 è abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
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