Art. 12

LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

In vigore dal 13 ago 1967
(Riparto dell'onere contributivo) A decorrere dal 1 gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo è ripartito come segue: a) fino al 18 per cento, per tre quarti è posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori; b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi è posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell', primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonchè nell', ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.
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