Art. 18
LEGGE 13 luglio 1967, n. 583
In vigore dal 13 ago 1967
(Contributi omessi e prescritti:
costituzione di rendita vitalizia)
Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dello articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo di omessa contribuzione.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario, il versamento della riserva matematica dà luogo al riconoscimento dei contributi, a favore del lavoratore, pari a quelli che avrebbero dovuto essere versati per il periodo regolarizzato Per tutto quanto non specificatamente contemplate nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato di vigilanza del Fondo stesso.
Storico versioni
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