Art. 16

LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

In vigore dal 13 ago 1967
(Anticipato collocamento in pensione: utilizzazione dei posti rinunciati) Dopo il terzo comma dell' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è inserito il seguente: "Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo