Art. 6
LEGGE 19 maggio 1967, n. 378
In vigore dal 29 giu 1967
Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.
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