Art. 4

LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

In vigore dal 29 giu 1967
Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata. Alle predette Amministrazioni è fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione. Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.
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