Art. 5
LEGGE 19 maggio 1967, n. 378
In vigore dal 10 set 1974
Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.
All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.
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