Art. 2

LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

In vigore dal 29 giu 1967
L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sarà fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella tabella B allegata alla presente legge. In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporrà che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri Comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa. Nel provvedimento dovrà essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.
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