Art. 3

LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

In vigore dal 29 giu 1967
Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.
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