Art. 6 · LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

Art. 6

LEGGE 19 maggio 1967, n. 378

In vigore dal 29 giu 1967
Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378#art-6