Art. 8
LEGGE 24 aprile 1967, n. 261
In vigore dal 31 mag 1967
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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