Art. 4

LEGGE 24 aprile 1967, n. 261

In vigore dal 27 gen 1981
Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all' della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all' della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge. L'assegno vitalizio di benemerenza non è cumulabile con l'assegno di cui all' citato e la non cumulabilità è estesa ai rispettivi assegni di riversibilità .
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LEGGE 24 aprile 1967, n. 261 (Art. 4 Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo