Art. 6
LEGGE 24 aprile 1967, n. 261
In vigore dal 31 mag 1967
Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all' della legge 8 novembre 1956, n. 1317, può ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermità, atti notori e testimonianza dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/05/1967, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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