Art. 5

LEGGE 24 aprile 1967, n. 261

In vigore dal 31 mag 1967
Il quarto capoverso dell' della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è sostituito dai seguenti: "Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente".
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