Art. 3

LEGGE 24 aprile 1967, n. 261

In vigore dal 31 mag 1967
L'ultimo capoverso dell' della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente: "Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".
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