Art. 7
LEGGE 24 aprile 1967, n. 261
In vigore dal 31 mag 1967
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.
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