Art. 7

LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

In vigore dal 21 ago 1966
Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all', comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1966 SARAGAT MORO - RESTIVO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 606 (Art. 7 Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti) — Testo vigente | Portale Normativo