Art. 1

LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

In vigore dal 6 mag 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.(1) Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203 In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del"fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purchè sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto. La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;606#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo