Art. 4

LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

In vigore dal 21 ago 1966
Le norme dell' non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;606#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo