Art. 2

LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

In vigore dal 21 ago 1966
L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto. La legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.
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