Art. 3
LEGGE 22 luglio 1966, n. 606
In vigore dal 21 ago 1966
Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.
L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-22;606#art-3