Art. 5

LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

In vigore dal 9 mar 1971
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell', con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
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