Art. 6

LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

In vigore dal 10 lug 2010
Chiunque, senza l'immatricolazione di cui all' produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila. Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall', ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento. Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell' o dall'ultimo comma dello ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli, stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 50 mila.
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