Art. 3

LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

In vigore dal 10 lug 2010
Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati: a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice; b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione; c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova; d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini. Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 356 (Art. 3 Norme sulla produzione avicola.) — Testo vigente | Portale Normativo